Il Testo unico della previdenza complementare – Dlgs 252/05 – ha previsto che le somme che l’iscritto percepisce al momento del pensionamento siano tassate in modo definitivo con l’aliquota che va dal 9 al 15%, molto più favorevole delle aliquote progressive collegate ai redditi di analoga natura. È proprio su questo tema la disamina dell’autore dell’articolo, che evidenzia come sia necessario fare una valutazione in base alle condizioni soggettive ed al momento della contribuzione, poiché il sistema opera, in via generale, solo in relazione alle somme accumulate presso il fondo pensione a partire dal 1° gennaio 2007. Inoltre, viene ricordato che la norma sulle prestazioni, dettata dall’articolo 11 del Dlgs 252/05, prevede che esse siano erogate sotto forma di capitale o rendita.
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