tributaria regionale della Campania – sentenza n. XX – afferma non essere applicabile automaticamente la compensazione delle spese di giudizio se il Fisco, a contenzioso aperto, ritira l’atto impugnato con un provvedimento di autotutela.
Al contribuente autore dell’appello era stato negato il rimborso dell’Ici non dovuta, versata per effetto dell’avviso di liquidazione notificatogli, nonché il diritto al rimborso delle spese di giudizio sostenute per l’impugnativa. Questo per effetto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere in virtù di un atto di autotutela recapitato con posta prioritaria al contribuente, con il quale il Comune annullava il precedente avviso di liquidazione notificato. Ma ha stabilito che l’autotutela non esenta dalle spese di giudizio, anzi l’Amministrazione dovrà risponderne economicamente ai sensi dell’articolo 15, comma 1, del decreto 546.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".