L'articolo 6 del decreto legge n. 163/3005 dispone che l'esenzione, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, prevista per gli immobili utilizzati dai soggetti elencati dall'articolo 87, comma 1, lettera c), del vecchio Testo unico delle imposte sui redditi, si applica anche "nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'art. 16 della L. 222/85, pur svolte in forma commerciale, se connesse a finalità di religione o di culto".
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