La Sezione lavoro della Cassazione, con sentenza n. 12342 del 20 maggio 2010, chiarisce che il farmacista è tenuto a pagare i contributi per i familiari qualificati come coadiutori.
Nella sentenza si precisa che:
- anche se il farmacista è esentato dall'obbligo di assicurarsi presso l'assicurazione per i commercianti per ragioni soggettive, che riguardano la sua qualificazione professionale, non vuol dire che la legge possa operare per quei coadiutori familiari per i quali le stesse ragioni di tipo soggettivo non valgono;
- il titolare datore di lavoro che è tenuto a corrispondere i contributi a favore dei suoi collaboratori è sanzionato per omissione contributiva in caso di mancato pagamento all'Inps dei versamenti dovuti.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".