Il diritto di recesso nella compravendita non è limitato dal fallimento
Pubblicato il 21 febbraio 2011
Il curatore fallimentare può utilizzare la facoltà contenuta nell'articolo 72 della legge fallimentare, che gli consente di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito, fino a quando non è passata in giudicato la sentenza di trasferimento coattivo.
L'importante principio è stato affermato dai giudici della Corte di cassazione con sentenza n.
3728 del 15 febbraio 2011, sottolineando che l'attività del curatore, diretta a sciogliersi dal contratto per recuperare la caparra, trova un limite nella sentenza del giudice che ha accertato l'avvenuto recesso dal preliminare del promittente venditore, dovuto all'inadempimento del futuro compratore.
Aggiungono i magistrati che il diritto di recesso del venditore non può essere ostacolato, dopo il fallimento del compratore, dall'esercizio per mano del curatore della facoltà di sciogliersi dal contratto; infatti la decisione del giudice sulla legittimità del recesso ha effetto retroattivo.