Il diritto annuale delle CdC parametrato sui ricavi Irap
Pubblicato il 30 maggio 2008
Avevamo già anticipato ieri (si veda Edicola del 29 maggio), che dal 2008 i diritti annuali delle Camere di commercio si applicano senza le clausole di salvaguardia, tanto da far registrare per alcune imprese incrementi anche piuttosto significativi. Ora una ulteriore precisazione. Il diritto annuale è determinato in misura fissa o in misura percentuale sul fatturato Irap conseguito nel 2007 se il soggetto obbligato è iscritto nella sezione speciale oppure ordinaria del Registro imprese. In particolare, il diritto annuale resta fisso per i soggetti iscritti nella sezione speciale, come ad esempio i coltivatori diretti, gli imprenditori agricoli, le società semplici agricole o le società tra avvocati. Mentre, i soggetti iscritti nella sezione ordinaria devono aver già concluso la compilazione del modello Irap 2008, anche se l’invio telematico di Unico 2008 è stato spostato al 30 settembre. Coloro che decidono di non compilare o presentare il quadro Irap, per esempio gli imprenditori, in quanto ritengono di non essere assimilati ai professionisti senza organizzazione, sono comunque tenuti al pagamento del diritto annuale e, in questo caso, per individuare la base imponibile devono simulare la compilazione dei righi del modello Irap. Il pagamento del diritto annuale deve avvenire entro il termine previsto per il versamento del primo acconto delle imposte sui redditi: cioè entro il 16 giugno 2008 per le Spa, le imprese individuali, le società di persone e le società tra avvocati. Si può far slittare il pagamento entro il 16 luglio 2008, con una maggiorazione dello 0,4%, ma non è possibile effettuare la rateizzazione. In caso di omesso o irregolare versamento si può procedere con il ravvedimento operoso entro un anno. In questo caso, però, non è possibile utilizzare eventuali crediti tributari o contributivi in compensazione.