La sentenza di Cassazione 8703 (9 aprile 2009) torna sui confini del “danno non patrimoniale”, stringendo l’operatività delle lesioni esistenziali: la peculiarità del danno esistenziale sta nella sua “tipicità” (ex articolo 2059 C.c.), nel suo dipendere “da fatti costituenti reato o da altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno”. Nel suo collegamento a diritti costituzionali inviolabili.
Il pregiudizio morale è, dunque, risarcibile solo se e in quanto la lesione sia grave e il danno non sia futile. Per lesione grave deve intendersi il pregiudizio che superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà; per danno non futile deve intendersi il pregiudizio che non consista in semplici disagi o fastidi.
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