Il diritto alla tranquillità non può essere risarcito

Pubblicato il 16 aprile 2009

La sentenza di Cassazione 8703 (9 aprile 2009) torna sui confini del “danno non patrimoniale”, stringendo l’operatività delle lesioni esistenziali: la peculiarità del danno esistenziale sta nella sua “tipicità” (ex articolo 2059 C.c.), nel suo dipendere “da fatti costituenti reato o da altri fatti illeciti riconosciuti dal legislatore ordinario produttivi di tale tipo di danno”. Nel suo collegamento a diritti costituzionali inviolabili.

Il pregiudizio morale è, dunque, risarcibile solo se e in quanto la lesione sia grave e il danno non sia futile. Per lesione grave deve intendersi il pregiudizio che superi la soglia minima di tollerabilità imposta dai doveri di solidarietà; per danno non futile deve intendersi il pregiudizio che non consista in semplici disagi o fastidi.

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