Nella sentenza n. 19434/2006 della Sezione lavoro della Cassazione viene ribadito che anche in presenza di un soggetto debole e predisposto può sussistere la “professionalità” della malattia. Il principio è stato enunciato in merito al caso di una dipendente alla quale l’Inail si rifiutava di pagare le prestazioni per invalidità assoluta e permanente pari al 75% in quanto sosteneva che la malattia, nello specifico la depressione, esisteva già prima dell’assunzione. , premettendo che per accertare il nesso tra mansioni e sindrome denunciata è obbligatorio disporre una verifica medico-legale, conclude che la convinzione che l’interessata soffrisse già della malattia o che vi fosse predisposta non esclude il principio di equivalenza causale, quindi che possa aver contratto la malattia a causa dello stress lavorativo.
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