Il denaro del cliente trattenuto e non versato dal commercialista è reddito
Pubblicato il 08 gennaio 2010
Il 5 gennaio 2010 la Cassazione ha depositato l’ordinanza n.
37 con cui interviene a chiarire che il denaro del cliente destinato al pagamento delle imposte dato al commercialista e da questi trattenuto illecitamente rientra nella categoria redditi diversi.
Pertanto, è da assoggettare a tassazione.
La norma di riferimento è contenuta nel decreto legge 223/2006, che colloca tali proventi illeciti tra i redditi diversi. Tale previsione è retroattiva, essendo stata espressamente varata in deroga al principio di irretroattività delle disposizioni tributarie.