Il decreto crescita è atteso in Gazzetta

Pubblicato il 27 aprile 2019

Il decreto crescita, approvato in seconda deliberazione dal CdM e in via di pubblicazione in Gazzetta, secondo il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 56 del 24 Aprile 2019, è stato integrato anche con norme che:

Trasparenza delle erogazioni pubbliche, modifiche

Il decreto crescita ritocca la disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche su ambito oggettivo di applicazione e regime sanzionatorio.

La trasparenza nel sistema delle relazioni finanziarie tra soggetti privati e pubblici - indicazione in nota integrativa i contributi incassati dalla pubblica amministrazione - riguarda: associazioni, fondazioni e onlus; cooperative sociali con attività a favore degli stranieri e le imprese (alcune imprese non sono tenute alla pubblicazione della nota integrativa).

La pubblicazione delle informazioni può essere effettuata, sui propri siti internet e su analoghi portali digitali delle associazioni di categoria, entro il 30 giugno di ogni anno.

A rilevare sono contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria.

Aiuti di Stato e de minimis: la pubblicazione nella sezione trasparenza del Registro degli aiuti di Stato costituisce adempimento dell’obbligo, se in nota integrativa si dichiara l’esistenza di contributi oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro nazionale citato.

Corretta anche la sanzione, che non prevede la restituzione in conseguenza dell’inosservanza dell’obbligo di pubblicazione. Scatterà, invece, l’irrogazione di una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di 2mila euro. La reiterazione dell’inosservanza o il mancato pagamento della sanzione comporterà la restituzione integrale delle somme ai soggetti eroganti.

Grandi operazioni di valorizzazione immobiliare, il sismabonus è esteso

Il sismabonus allarga l’ambito: le agevolazioni per i costruttori e gli acquirenti dei loro immobili sono estese alle zone a rischio intermedio, in base alla classificazione di pericolo del Governo.

Gli enti del Terzo settore non sono equiparati ai partiti  

La correzione era attesa dal mondo dell’associazionismo.

Arriva, con il decreto crescita, la “Semplificazione degli adempimenti per la gestione degli enti del Terzo settore”: l’equiparazione ai partiti non si applica agli enti del Terzo settore già iscritti nel Registro Unico nazionale né a fondazioni, associazioni, comitati appartenenti alle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.

Nelle more dell’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore, sarà necessaria l’iscrizione in uno dei registri attuali previsti dalle normative di settore: regionali, prefetture, onlus, cooperative sociali.

L’esonero riguarda le sole ipotesi in cui il collegamento con il mondo politico è legato alla presenza, negli organi direttivi/di gestione dell’ente, per almeno un terzo dei suoi componenti, di amministratori che hanno rivestito cariche istituzionali o di governo negli ultimi sei anni.

Gli obblighi sulla trasparenza dei partiti saranno posti a carico degli enti del Terzo settore se sia presente uno stretto collegamento con la politica, ossia quando vi sia un controllo effettivo sull’ente non profit da parte di un partito o quando l’associazione (o fondazione o comitato) scelga di finanziare iniziative o soggetti legati al mondo politico in misura superiore a 5mila euro.

Reintrodotto il bonus aggregazioni

Torna il bonus aggregazioni della legge 296/06 e del decreto legge 5/09: saranno incentivate le operazioni straordinarie (fusioni, scissioni o conferimenti di azienda), effettuate dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022, volte alla crescita dimensionale delle imprese.

Le società interessate (incorporata e incorporante; scissa e beneficiaria; conferente e conferitaria) devono essere imprese operative da almeno due anni al momento dell’operazione.

È agevolata anche l’aggregazione tra due o più imprese operative attraverso il conferimento (o scissione) delle aziende in una newco.

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