tributaria regionale del Lazio, con la sentenza n. 116 del 5 settembre chiarito che il ricorso davanti alle commissioni tributarie è inammissibile qualora il curatore fallimentare manca dell’autorizzazione scritta da parte del giudice delegato a stare in giudizio, poiché si instaura un difetto di capacità processuale rilevabile d’ufficio. A nulla vale la deposizione successiva dell’autorizzazione se l’inefficacia degli atti compiuti è stata già accertata. Se è pendente la lite tributaria non va disposta la sospensione del processo dinnanzi al giudice fallimentare.
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