Il contratto prova la regolarità

Pubblicato il 10 aprile 2009 Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 13/09, riepiloga gli obblighi delle agenzie di somministrazione, dopo che la riforma del 2003 le ha delineate come “operatori polifunzionali del mercato del lavoro” capaci di incontrare domanda e offerta, ma anche di programmare attività formative adeguate alle esigenze delle aziende. Dato che per questi particolari operatori del mercato del lavoro non è prevista la comunicazione preventiva dell’assunzione al centro per l’impiego, il Lavoro specifica che la prova di regolarità del rapporto di somministrazione potrà essere dimostrata con il contratto individuale di lavoro sottoscritto dalle parti o con la comunicazione di invio in somministrazione. Da qui, l’importanza per le realtà di somministrazioni di garantire il funzionamento della banca dati dell’Inps sui destinatari di trattamento di sostegno al reddito come, per esempio, la cassa integrazione. Per la prima volta, dunque, ad un atto tra privati (contratto di lavoro) viene attribuita una valenza probatoria pubblica ai fini della dimostrazione della correttezza del rapporto di lavoro. La circolare 13/09 chiarisce che il lavoratore somministrato deve essere inquadrato nel livello o nella categoria prevista dal Ccnl e la retribuzione non deve essere inferiore a quella dei dipendenti dell’utilizzatore inquadrati nello stesso livello.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Acconto IVA 2024: guida completa alla scadenza del 27 dicembre

24/12/2024

Possessori strutture ricettive all'aperto: aggiornamento catastale 2025

24/12/2024

Artigiani: come applicare la riduzione dei premi INAL per il 2024

24/12/2024

Prodotti difettosi: anche il fornitore può esserne responsabile

24/12/2024

Sicurezza sul lavoro: dall'INAIL il rating per misurare le prestazioni aziendali

24/12/2024

Turismo: al via il bando da 8 mln per formazione e innovazione

24/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy