Il Welfare conferma, con la nota n. 2576 del 12 novembre 2005, che se il datore fa affidamento sulla necessità di un adempimento, una diversa condotta del lavoratore è inesigibile ed esente da colpa. Inoltre, il lavoratore può essere ritenuto responsabile quanto il datore, se il rapporto di lavoro è irregolare o ne vengono omessi gli adempimenti.
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