Il conto entra in comunione

Pubblicato il 25 maggio 2009 La Suprema corte sconfessa alcuni precedenti giurisprudenziali (per tutte, la sentenza di Cassazione numero 4959 del 2003) secondo cui il saldo attivo di un conto bancario intestato solo al defunto sarebbe da tassare integralmente ai fini dell’imposta sulle successioni, anche se egli si trovava in regime di comunione con coniuge. Ciò in quanto la comunione riguarderebbe gli acquisti e la costituzione di diritti reali su beni, non anche i diritti di credito. Con decisione 10386 del 6 maggio 2009, il principio è ora che il conto corrente bancario e il fondo d’investimento intestati al solo coniuge defunto rientrino nella comunione legale dei beni, finalizzata alla protezione non già della proprietà individuale ma della famiglia. Pertanto anche i crediti – nella cui categoria rientrano i rapporti di conto corrente o i fondi d’investimento – sono beni da intendersi compresi nella comunione legale. Alla morte di uno dei due coniugi in regime di comunione legale dei beni, si verifica lo scioglimento della comunione stessa, che conferisce al superstite un diritto proprio sui beni appartenenti alla comunione. Conseguentemente, anche il conto corrente bancario o il fondo di investimento intestati al de cuius rientrano nella comunione legale e considerata la presunzione di parità delle quote di cui all’articolo 11, comma 2, del dlgs 346/90 (decreto in materia di successioni), saranno tassati per la metà del loro ammontare.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

IMU sui beni-merce: la Corte costituzionale conferma l’obbligo

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy