Il conto entra in comunione
Pubblicato il 25 maggio 2009
La Suprema corte sconfessa alcuni precedenti giurisprudenziali (per tutte, la sentenza di Cassazione numero 4959 del 2003) secondo cui il saldo attivo di un conto bancario intestato solo al defunto sarebbe da tassare integralmente ai fini dell’imposta sulle successioni, anche se egli si trovava in regime di comunione con coniuge. Ciò in quanto la comunione riguarderebbe gli acquisti e la costituzione di diritti reali su beni, non anche i diritti di credito. Con decisione
10386 del 6 maggio 2009, il principio è ora che il conto corrente bancario e il fondo d’investimento intestati al solo coniuge defunto rientrino nella comunione legale dei beni, finalizzata alla protezione non già della proprietà individuale ma della famiglia. Pertanto anche i crediti – nella cui categoria rientrano i rapporti di conto corrente o i fondi d’investimento – sono beni da intendersi compresi nella comunione legale. Alla morte di uno dei due coniugi in regime di comunione legale dei beni, si verifica lo scioglimento della comunione stessa, che conferisce al superstite un diritto proprio sui beni appartenenti alla comunione. Conseguentemente, anche il conto corrente bancario o il fondo di investimento intestati al de cuius rientrano nella comunione legale e considerata la presunzione di parità delle quote di cui all’articolo 11, comma 2, del dlgs 346/90 (decreto in materia di successioni), saranno tassati per la metà del loro ammontare.