Il consultorio può essere Onlus
Pubblicato il 21 marzo 2009
L’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria rientra tra i settori per i quali si ritengono immanenti le finalità di solidarietà sociale. Ma il principio di immanenza del fine solidaristico va inteso nel senso che tali attività debbono essere rivolte a categorie meritevoli di protezione sociale, in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale delle dette attività. Una circostanza che si verifica, nel caso prospettato alle Entrate in risoluzione 70 del 20 marzo 2009, solo quando rispettati i principi insiti nella legge-quadro sui consultori (n. 405/1975). La qualifica di Onlus, in particolare, può essere riconosciuta se il consultorio assicura protezione sociale a particolari soggetti meritevoli di sostegno sociale senza oneri economici a carico dell’utente. Una seconda questione mossa all’Agenzia nella stessa sede (risoluzione 70/E) consente all’Amministrazione finanziaria di far presente come non sia possibile riconoscere la qualifica di Onlus a un soggetto che indichi nel proprio statuto attività diverse da quella - di tutela dell’ambiente e della natura – consentita alle Onlus. Il divieto è espresso dall’articolo 10, comma 1, lettera c) del Dlgs 460/1997.