Il consultorio può essere Onlus

Pubblicato il 21 marzo 2009 L’attività di assistenza sociale e socio-sanitaria rientra tra i settori per i quali si ritengono immanenti le finalità di solidarietà sociale. Ma il principio di immanenza del fine solidaristico va inteso nel senso che tali attività debbono essere rivolte a categorie meritevoli di protezione sociale, in quanto la condizione di svantaggio dei destinatari è presupposto essenziale delle dette attività. Una circostanza che si verifica, nel caso prospettato alle Entrate in risoluzione 70 del 20 marzo 2009, solo quando rispettati i principi insiti nella legge-quadro sui consultori (n. 405/1975). La qualifica di Onlus, in particolare, può essere riconosciuta se il consultorio assicura protezione sociale a particolari soggetti meritevoli di sostegno sociale senza oneri economici a carico dell’utente. Una seconda questione mossa all’Agenzia nella stessa sede (risoluzione 70/E) consente all’Amministrazione finanziaria di far presente come non sia possibile riconoscere la qualifica di Onlus a un soggetto che indichi nel proprio statuto attività diverse da quella - di tutela dell’ambiente e della natura – consentita alle Onlus. Il divieto è espresso dall’articolo 10, comma 1, lettera c) del Dlgs 460/1997.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assicurazioni: Arbitro assicurativo per la risoluzione stragiudiziale delle liti

23/01/2025

Sanzioni tributarie. Cassazione: legittima la deroga al favor rei

22/01/2025

Ccnl Metalmeccanica pmi Confapi. Welfare

22/01/2025

CCNL Metalmeccanica pmi Confapi - Dichiarazione comune del 17/1/2025

22/01/2025

Principali novità Iva 2025

22/01/2025

Persone fisiche residenti e dividendi di fonte estera. Quale tassazione?

22/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy