Il consulente a rischio di confisca per equivalente
Pubblicato il 12 gennaio 2011
Il Tribunale del riesame di Brescia, con l'ordinanza del
5 ottobre 2010, depositata il 16 ottobre 2010, ha confermato “
il sequestro preventivo per equivalente, in relazione all'intero profitto del reato, del patrimonio del professionista che, suggerendo pratiche illegali e dando loro esecuzione, concorre con altri soggetti all'integrazione del delitto di indebita compensazione di cui all'art. 10-quater del digs n. 74 del 2000, quale reato fine di un'associazione per delinquere”.
La sentenza ha messo in allarme i professionisti, che si ritrovano addebitata la responsabilità penale oggettiva in solido con il contribuente. Il pericolo maggiore è corso dal consulente che ha contribuito ad un’operazione che riguardi il trust o che sia riqualificata dall’Amministrazione come abuso di diritto.
In merito, il consigliere nazionale del Cndcec, D’Imperio, afferma che una maggiore attenzione dovrà porsi in quei casi che coinvolgono “
clienti spot, ossia quelli non abituali, dei quali il consulente talvolta non conosce a fondo, se non addirittura per niente, caratteristiche, storia e situazione economica-patrimoniale".
D'Imperio, in proposito, sottolinea polemicamente come non possa essere richiesto al consulente di fare il controllore per conto dell'amministrazione finanziaria:
"anche volendolo fare, spesso mancano gli elementi, come nei casi in cui il professionista si limita a trasmettere un modello dichiarativo o un bilancio. Come può vedere i propri beni confiscati l'intermediario che ha semplicemente inviato un F24 recante una compensazione fasulla che non poteva controllare di persona?”.