L'articolo 118, comma 2, ultimo periodo, del Tuir prevede la possibilità per la società controllante di cedere le eccedenze di credito Ires generato dalla dichiarazione consolidata. Le eccedenze possono essere cedute dalla consolidante alle controllate o ad altre società del gruppo in caso di interruzione o mancato rinnovo dell'opzione per la tassazione consolidata ma anche in ipotesi di tassazione di gruppo. Nell'Unico 2005 mancano i righi per il trasferimento delle eccedenze.
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