La circolare 18/E, chiarendo un aspetto incerto della relativa norma, amplia l’ambito applicativo della rivalutazione dei beni d’impresa: in ipotesi di conferimenti d’azienda privi di effetti fiscalmente rilevanti (neutrali) eseguiti nel 2005, chi riceve l’azienda può optare per l’operazione di rivalutazione dei beni che nell’esercizio precedente risultavano nel bilancio di chi quell’impresa ha ceduto. Questo perchè, sottolinea il documento di prassi, l’articolo 176, comma 4, del Tuir - secondo cui le aziende si considerano possedute dal conferitario anche per il periodo di possesso del conferente – induce a ritenere, proprio in applicazione del principio della continuità del possesso aziendale, che “il conferitario possa rivalutare ovvero effettuare il riallineamento sui beni oggetto di conferimento, anche se i beni aziendali da rivalutare o riallineare figuravano iscritti nel bilancio del conferente dell’esercizio in corso al 31 dicembre (paragrafo 1.3 - Ambito soggettivo).
Il paragrafo 2.1 della circolare, dedicato al versamento dell’imposta sostitutiva per la rivalutazione dei beni e delle aree fabbricabili e per l’affrancamento del saldo di rivalutazione, nulla afferma sulla possibilità di fruire del differimento al 20 luglio, con maggiorazione dello 0,40%. E’ quanto, invece, ritiene di poter dedurre l’Autore.
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