L'istituto della programmazione fiscale resta un mistero interpretativo nella parte della norma (comma 517, Finanziaria 2006) che dispone che la notifica - entro il 31 dicembre dell'anno che precede il primo d'applicazione della programmazione - di processi verbali di constatazione (pvc), avvisi di accertamento o inviti al contraddittorio, per i periodi 2003/2004, produce "l'integrale applicabilità delle disposizioni di cui al (...) decreto legislativo 218/97". In virtù del disposto, cioè, sembrerebbe che la notifica entro il 31 dicembre 2005, per quanti si avvalgano della programmazione futura per il triennio 2006/2008, di un pvc, di un atto di accertamento, di un invito al contraddittorio, per i periodi di imposta 2003/2004, comporti che il contribuente, per poter accedere alla definizione di tali periodi, debba prima chiudere questi atti con l'accertamento attraverso adesione o con l'acquiescienza. Una conclusione illogica, afferma l'Autore, poiché non si trarrebbe vantaggio nel definire, ad esempio, prima il pvc con il concordato a regime e poi nel chiudere l'annualità interessata dal medesimo processo verbale con la programmazione.
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