“La retribuzione concordata al momento dell’assunzione non è riducibile neppure a seguito di accordo tra il datore e il prestatore di lavoro e ogni patto contrario è nullo in ogni caso in cui il compenso pattuito anche in sede di contratto individuale venga ridotto”.
Secondo gli orientamenti consolidati della giurisprudenza, l’irriducibilità della retribuzione – il cui fondamento è l’articolo 2103 del Codice civile - è connessa alla protezione dell’equivalenza come principio dell’effettività delle mansioni del prestatore di lavoro, prevalenza del contratto reale su quello apparente e formale. Sentenza di Cassazione n. 11362 dell’8 maggio 2008.
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