di Cassazione è intervenuta, con la sentenza 1980 del 30 gennaio caso specifico di contratto di locazione, precisando che in capo al contribuente-locatore non ricade l’obbligo di fare rientrare il canone di locazione fra i redditi soggetti a tassazione, se il canone d’affitto incassato è destinato ad essere restituito per distruzione del bene locato. Secondo la tesi del Fisco, presupposto per l’imposizione fiscale è il possesso del reddito e il percepimento delle somme da parte del contribuente, a prescindere da possibili valutazioni circa la sussistenza o meno di una valida causa giustificativa dell’attribuzione patrimoniale. Per il giudice di legittimità, la distruzione della cosa locata fa venire meno il presupposto impositivo per la parte liberata, che per la sopravvenuta impossibilità della prestazione non può richiedere la controprestazione ed anzi deve restituire quella già ricevuta. Il principio di legge a cui si fa riferimento è quello ex articolo 1463 del Codice civile.
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