L’Inps, con il messaggio n. 29671/2007, ha ricordato che l’articolo 1, comma 783, della legge 296/2006, ha modificato le regole per calcolare gli interessi sulle prestazioni pensionistiche e temporanee. Per quanto riguarda le prestazioni pensionistiche, gli interessi sono dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda di pensione, ovvero alla data di perfezionamento dei requisiti, se successiva, quando la domanda risulti completa di tutti gli atti, i documenti e gli altri elementi necessari per l’avvio del procedimento. Per le prestazioni non pensionistiche, gli interessi sono calcolati d’ufficio dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda completa.
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