Il buon senso fa l’”induttivo”

Pubblicato il 01 agosto 2006

di Cassazione, con la sentenza 15809 del 12 luglio stabilito che l’accertamento induttivo non deve essere fondato su calcoli matematici, ma sul buon senso. Secondo i giudici non servono operazioni matematiche particolari per quantificare il reddito accertato, se l’atto è basato sulle dichiarazioni rilasciate dai clienti con i quali il contribuente ha intrattenuto rapporti. Il giudice di legittimità, quindi, deve effettuare solo un controllo di congruità e di ragionevolezza della motivazione, non essendo consentita alcuna ricostruzione dei fatti. L’accertamento induttivo, infatti, deve essere fondato non su percentuali astratte ma,  soprattutto, deve tener conto del caso concreto. Dunque, deve essere data facoltà al contribuente di documentare le ragioni in base alle quali l’ammontare dei ricavi dichiarati, se d’importo inferiore a quello presunto, possa ritenersi, in tutto o in parte, giustificato.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy