di Cassazione, con la sentenza 15809 del 12 luglio stabilito che l’accertamento induttivo non deve essere fondato su calcoli matematici, ma sul buon senso. Secondo i giudici non servono operazioni matematiche particolari per quantificare il reddito accertato, se l’atto è basato sulle dichiarazioni rilasciate dai clienti con i quali il contribuente ha intrattenuto rapporti. Il giudice di legittimità, quindi, deve effettuare solo un controllo di congruità e di ragionevolezza della motivazione, non essendo consentita alcuna ricostruzione dei fatti. L’accertamento induttivo, infatti, deve essere fondato non su percentuali astratte ma, soprattutto, deve tener conto del caso concreto. Dunque, deve essere data facoltà al contribuente di documentare le ragioni in base alle quali l’ammontare dei ricavi dichiarati, se d’importo inferiore a quello presunto, possa ritenersi, in tutto o in parte, giustificato.
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