Il bonus occupazione al Sud senza il tetto del de minimis
Pubblicato il 22 novembre 2010
La Ctr Abruzzo, con la sentenza
227/9/2010, ha stabilito che al bonus occupazione - ex articolo 63 della legge 289/2002 – non è applicabile il regime de minimis. Conseguentemente non è ritenuto legittimo da parte del Fisco arginare la fruizione ai limiti imposti dal regolamento comunitario.
Il Fisco, nello specifico, considera aiuto di Stato il bonus fiscale aggiuntivo, rispetto al beneficio per incremento occupazionale di base, nelle aree del Mezzogiorno.
Ma la giurisprudenza ritiene che tale aiuto è rivolto alle persone non alle imprese: non favorisce alcune imprese rispetto ad altre e non rappresenta una minaccia alla concorrenza.
Pertanto, non è lecito limitare il cumulo degli aiuti all’assunzione di lavoratori svantaggiati e, dunque, non trova applicazione la regola del de minimis.