Le regole per beneficiare del bonus aggregazioni aziendali sono disciplinate nei commi da 249 dell’articolo unico della Finanziaria 2007. Nello specifico nei commi 248-249 sono indicate alcune cause di decadenza dall’agevolazione al verificarsi delle quali l’impresa risultante dall’operazione di aggregazione deve restituire il beneficio fiscale fruito. Si tratta della realizzazione di “ulteriori operazioni straordinarie” o della cessione dei beni iscritti o rivalutati con l’aggregazione, che avvengono nei primi quattro periodi d’imposta dall’operazione. Con la circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, l’agenzia delle Entrate ha voluto fornire ulteriori chiarimenti, specificando che nel calcolo dei quattro periodi di imposta è incluso anche quello nel corso del quale l’operazione è effettuata. Entrambi i presupposti di decadenza si prestano ad alcune considerazioni.
- Nel caso delle cessioni dei beni iscritti o rivalutati, la norma prevede la decadenza dal beneficio complessivo e non del vantaggio fiscale ottenuto sul bene ceduto. Questa interpretazione letterale della norma è, però, illogica in quanto il meccanismo di decadenza dovrebbe, invece, riferirsi ai singoli beni ceduti.
- In caso di realizzazione di ulteriori operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni, conferimenti e scambi di partecipazioni), si deve riconoscere come questa causa di decadenza sia piuttosto penalizzante tanto da risultare, a volte, addirittura irrazionale.
L’intervento delle Entrate, tramite la circolare 16/2007, se non offre chiarimenti in merito alla prima causa di decadenza, è stato utile per confermare, nel caso della realizzazione di ulteriori operazioni straordinarie, che “la norma vuole evitare che la società beneficiaria del bonus possa trasferire il beneficio fiscale ad altro soggetto privo di requisiti, in tal modo raggirando le disposizioni di cui ai commi 242 e seguenti”. L’obiettivo della regola che prevede la decadenza dall’agevolazione è il contrasto all’elusione fiscale. Eccezione è fatta per il contribuente che vuole effettuare altre operazioni straordinarie o cedere beni senza aggirare le disposizioni sull’agevolazione introdotte dalla Legge 296/06. A tal proposito, dunque, il soggetto interessato dovrà dimostrare l’assenza di effetti elusivi e presentare domanda di disapplicazione della norma che prevede la decadenza.
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