Il 36% premia anche l’acquirente

Pubblicato il 30 giugno 2006

In Unico PF, i righi da RP31 a RP34 sono dedicati non solo alla detrazione del 36% per manutenzioni straordinarie o ristrutturazioni di edifici (da calcolare su un forfait pari al 25% del prezzo di vendita o di assegnazione dell’immobile risultante dall’atto di acquisto o di assegnazione), ma anche a quella concessa in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari che fanno parte di edifici interamente sottoposti a interventi. L’agevolazione non è condizionata alla cessione o all’assegnazione delle altre unità immobiliari (circolare 15/E/2003) ed, inoltre, vale solo per le unità immobiliari di tipo residenziale e per quelle qualificate negli atti come pertinenze dell’abitazione (circolare 24/E/2004). La fruizione della detrazione è riconosciuta entro determinati limiti di spesa e a condizione che i lavori di ristrutturazione relativi all’intero edificio vengano ultimati entro determinate date. In particolare, l’importo costituito dal 25% del prezzo di acquisto o assegnazione (Iva compresa) non può superare i seguenti limiti:

 

- 77.468,53 euro nel caso in cui l’atto di acquisto o di assegnazione sia avvenuto entro il 30 giugno 2003 e riguardi unità immobiliari di edifici ristrutturati entro il 31.12.2002;

- 48.000,00 euro nel caso in cui l’acquisto o l’assegnazione sia avvenuta nel 2003 o nel 2004 o nel 2005 ed entro oggi e riguardi unità immobiliari situate in edifici i cui lavori di ristrutturazione siano stati ultimati successivamente al 31.12.2002 ma non oltre il 31 dicembre 2005.

 

Infine, le istruzioni di Unico chiariscono che se nel 2005 sono stati versati acconti per l’acquisto di un immobile in un edificio ristrutturato, per il quale il rogito non è stato stipulato entro il 31.12.2005, è possibile beneficiare della detrazione del 36% anche con riferimento agli acconti, sempre nel limite complessivo di 48mila euro.

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