Il 31 marzo 2012 (prorogato al 20 aprile) segna l’avvio dell’uso esclusivo del canale telematico per i datori che trasmettono il modello di comunicazione dei dati relativi ai 730-4

Pubblicato il 16 febbraio 2012

I sostituti d’imposta – datori di lavoro ed enti pensionistici - trasmetteranno esclusivamente con modalità telematiche, entro il 31 marzo 2012 (prorogato al 20 aprile)(*), la comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati contabili relativi ai modelli 730-4, resi disponibili dall’Agenzia delle entrate, per indicare la sede telematica ove ricevere il flusso contenente i risultati finali delle dichiarazioni dei percipienti, presentate nello stesso anno cui si riferisce la comunicazione, trasmesso dall’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 16, comma 4-bis, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164. Se appartengono a un gruppo societario, potranno indicare la sede telematica di una società dello stesso gruppo.

Effettueranno la trasmissione del relativo modello anche avvalendosi di un intermediario incaricato della trasmissione telematica delle dichiarazioni (Centri di assistenza fiscale; associazioni di categoria; iscritti all’albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili ed iscritti all’albo dei consulenti del lavoro).

I sostituti d’imposta che hanno già ricevuto, nell’anno 2011, i modelli 730-4 in via telematica dall’Agenzia delle entrate, in assenza di variazioni dei dati già forniti, non sono tenuti ad inviare il modello di comunicazione.

La comunicazione - costituita da un unico prospetto - deve contenere: 

-  l'utenza telematica presso cui il sostituto intende ricevere direttamente il mod. 730-4;
- se in possesso di più utenze, quella scelta per ricevere il modello;
-  l'intermediario prescelto tra i soggetti incaricati alla trasmissione telematica.

Il modello va presentato anche per comunicare la variazione dei dati già inviati (intermediario incaricato, dati anagrafici o simili).

Così il provvedimento direttoriale del 2 febbraio 2012 – “Modalità e termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, commi 1, 2 e 4-bis del decreto 31 maggio 1999, n. 164, modificato dal decreto 7 maggio 2007, n. 63. Approvazione del modello "Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate", con le relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati” - che approva il modello, con le relative istruzioni, che tra i “Casi particolari” che lo compongono, prevede che il sostituto d’imposta che riceve il risultato contabile di un contribuente per il quale non è tenuto all’effettuazione delle operazioni di conguaglio, restituisce il modello 730-4 entro il quinto giorno lavorativo successivo, per i conseguenti adempimenti, direttamente al Centro di assistenza fiscale (Caf), o al professionista abilitato, indicato nel flusso telematico messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

Ad annunciare l’uso esclusivo della forma telematica e l’approvazione del modello, allegato al provvedimento, è un comunicato stampa delle Entrate con oggetto “I risultati del 730 in forma elettronica per tutti i datori di lavoro.”.

Vi si ricorda la data ultima del 31 marzo (prorogato al 20 aprile)(*) entro cui comunicare online, al Fisco, la sede telematica presso cui si intende ricevere i risultati finali del modello 730 (i dati contabili delle dichiarazioni presentate dai dipendenti), necessari ai datori di lavoro per redigere la busta paga ed effettuare i conguagli.

Attenzione: giunge così a conclusione la fase sperimentale, lanciata nel 2008. Il dialogo telematico ha infatti superato il test su 22 province coinvolte nel 2008, 44 nel 2009. E’ stato esteso ai professionisti abilitati nel 2010: il flusso telematico a tre (Caf/professionisti, Agenzia, sostituti) ha funzionato, assicurando la corretta e tempestiva comunicazione dei dati. Restano fuori anche per quest’anno il Mef e l’Inps, che già ricevono i 730-4 in via telematica tramite l’uso di propri sistemi. A partire dal 2012, conclusa con successo quella fase di sperimentazione, la partecipazione è perciò obbligatoria per tutti i sostituti d’imposta.

Il comunicato stampa ricorda che la comunicazione effettuata nei modi sopra descritti, è fondamentale per eseguire correttamente tutte le operazioni di conguaglio che consentono di calcolare gli importi da trattenere o da rimborsare (tra i quali l’Irpef), riportandoli direttamente nelle procedure utilizzate per preparare le buste paga dei dipendenti.

Al provvedimento di approvazione del modello e delle specifiche tecniche di trasmissione, si aggiungono il software di compilazione e il software di controllo.

Il software “Comunicazione 730-4 2012”: 

L’applicazione è nel web in versione aggiornata, direttamente fruibile.

La procedura di controllo va, invece, necessariamente utilizzata quando i file da trasmettere sono stati prodotti con software diverso da quello presente sul sito dell’Agenzia. Si badi che l’invio della comunicazione slitta al 2 aprile prossimo (prorogato al 20 aprile)(*), poiché il 31 marzo è un sabato.

Riepiloghiamo la pratica da seguire.

1. I CAF E I PROFESSIONISTI ABILITATI COMUNICANO ALLE ENTRATE - PER VIA TELEMATICA - I DATI CONTABILI FINALI DELLE DICHIARAZIONI MODELLI 730-4 E 730 INTEGRATIVO;
2. LE ENTRATE PROVVEDONO A RENDERE QUEI RISULTATI DISPONIBILI AI SOSTITUTI, OVVERO AI LORO INTERMEDIARI INCARICATI;
3. SE IL SOSTITUTO RICEVE IL RISULTATO CONTABILE DI UN DIPENDENTE PER IL QUALE NON DEVE EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI CONGUAGLIO, DOVRA’ RESTITUIRE IL MODELLO ENTRO IL QUINTO GIORNO LAVORATIVO SUCCESSIVO (PER I CONSEGUENTI ADEMPIMENTI) AL CAF O PROFESSIONISTA INDICATO NEL FLUSSO TELEMATICO OFFERTO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE.
 
(*) NOTA: UN COMUNICATO STAMPA DEL 5 APRILE HA PROROGATO LA DATA AL 20 APRILE 2012.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy