Il 17 marzo sostituisce una della festività soppresse previste dai Ccnl. Ferie ridotte

Pubblicato il 18 giugno 2011 Muove dalla ratio esplicitata nella norma il Ministero del Lavoro, che, con interpello 25/2011, ricorda come il Dl n. 5/2011 (Legge n. 47/2011) – disponendo che “limitatamente all’anno 2011, il giorno 17 marzo è considerato giorno festivo ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 maggio 1949, n. 260” e, ai sensi del comma 2 della citata disposizione, che “al fine di evitare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private derivanti da quanto disposto dal comma 1, per il solo 2011 gli effetti economici e gli istituti giuridici e contrattuali previsti per le festività del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della legge 5 marzo 1977, n. 54, non si applicano a una di tali ricorrenze ma, in sostituzione, alla festa nazionale per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia proclamata per il 17 marzo 2011(…)”- miri, di fatto, ad evitare l’introduzione di “nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle imprese private”.

Dal che appare possibile ritenere che l’istituzione del 17 marzo quale giorno festivo comporti, in via generale, la sostituzione di una delle festività soppresse previste dai contratti collettivi nazionali del lavoro,con la conseguente riduzione delle ferie da quattro giorni a tre. A sostegno di tale soluzione interpretativa, peraltro, il minlavoro sottolinea che lo stesso tenore letterale della disposizione pone in un vero e proprio rapporto di alternatività la giornata del 4 novembre con le altre ex festività, al fine di “compensare” gli oneri derivanti dall’introduzione della festa nazionale: è, infatti, espressamente previsto che, per il giorno 17 marzo, devono applicarsi gli effetti economici e giuridici previsti “per la festività soppressa del 4 novembre o per una delle altre festività tuttora soppresse”.

Perciò, in coerenza con la ratio legis enunciata nella norma, nell’interpello 25 si afferma che, al fine dell’individuazione del trattamento economico - normativo da erogare ai lavoratori in occasione della festività nazionale del 17 marzo 2011, il singolo datore di lavoro può scegliere come riferimento, sia la giornata del 4 novembre sia, in via alternativa, una qualsiasi delle altre festività tuttora soppresse ai sensi della L. n. 54/1977.
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