Ignorare l’ingiunzione fiscale non porta ipoteca al debitore

Pubblicato il 21 maggio 2008 E’ stata rilasciata nella giornata di ieri la circolare n. 4 dell’agenzia del Territorio, con la quale si forniscono istruzioni ai Comuni in materia di ingiunzione fiscale. Il documento precisa che l’ingiunzione, anche se atto della riscossione coattiva utilizzato dagli enti locali, non ha natura di titolo idoneo per l’iscrizione dell’ipoteca legale. La circolare risponde alle richieste di chiarimenti sull’articolo 4 del Dl 209/02, convertito con modifiche dalla legge n. 265/02. Questa legge stabilisce la facoltà per i Comuni e concessionari iscritti all’Albo del ministero dell’Economia di poter riscuotere coattivamente le entrate locali con l’ingiunzione fiscale secondo le disposizioni del Titolo II del Dpr 602/73. Nonostante ciò rimanevano aperti alcuni dubbi che riguardavano aspetti civilistici e fiscali. In particolare, si chiedeva se l’attività di riscossione a mezzo ingiunzione fornisse al concessionario il potere di iscrivere ipoteca sugli immobili come avviene per il ruolo e se visure e certificazioni rilasciate dagli uffici potessero avere l’esenzione. L’agenzia del Territorio, a tal proposito, ribadisce che il mancato pagamento delle somme chieste dai Comuni o dai concessionari in seguito alla notifica dell’ingiunzione fiscale non consente l’iscrizione dell’ipoteca sugli immobili del debitore. Inoltre, il semplice richiamo all’articolo 4 del Dpr 602 non consente di applicare all’ingiunzione i benefici riservati alla riscossione a mezzo ruolo. Questa posizione del Territorio contrasta però con la giurisprudenza recente, anche di Cassazione.
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