L'Ifel - fondazione Anci - con la nota del 16 ottobre 2015, di approfondimento sull’istituto del baratto amministrativo con i tributi comunali, chiarisce che non è possibile in cambio di lavori socialmente utili avere sconti sulle tasse se si tratta di debiti tributari pregressi.
Dunque, lo sconto sul tributo sì, ma sul debito no. Non è coerente con la ratio della norma, si spiega, la possibilità di prevedere riduzioni o esenzioni anche con riferimento a eventuali debiti tributari del contribuente. Ciò sarebbe in contrasto con il principio dell'indisponibilità e irrinunciabilità del credito tributario cui soggiacciono tutti i tributi locali.
Si ricorda che il baratto amministrativo è regolato dall'articolo 24 del decreto sblocca Italia, il Dl n.133/2014, convertito nella legge 164/2014. In sostanza, la norma consente ai Comuni di deliberare riduzioni o esenzioni di tributi verso cittadini o associazioni, che non riescono a far fronte al pagamento dei tributi comunali, che prestano ore di lavoro in favore della comunità per la riqualificazione del territorio.
Secondo la nota è possibile deliberare l’agevolazione per ogni tributo comunale anche se in apparenza non direttamente ricollegabile al tipo di attività prestata (come pulizia delle strade, cura del verde, recupero di aree dismesse). Così, ad esempio, si potranno prevedere riduzioni o esenzioni dalla Tari per progetti di pulizia di parchi pubblici, ma anche agevolazioni Tasi per gli stessi interventi, riconducibili alla sua natura di tributo sui servizi indivisibili.
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