Nell’ipotesi di decesso della madre che abbia partorito mantenendo segreta la propria identità, l’interesse alla segretezza viene a recedere rispetto al diritto del figlio, nel frattempo adottato, di conoscere le proprie origini biologiche.
E’ quanto precisato dalla Corte di cassazione, Prima Sezione Civile, nel testo della sentenza n. 15024 del 21 luglio 2016, con la quale è stata accolta la domanda avanzata da una donna e volta ad ottenere le informazioni relative all’identità del proprio genitore biologico deceduto.
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