Ici, spazio ai giudici ordinari
Pubblicato il 06 maggio 2008
Chiarisce la corte di Cassazione, in sentenza 10826 del 29 aprile 2008, la non giurisdizione delle Commissioni tributarie nelle controversie nelle quali il privato, pagata l’imposta, esiga il risarcimento dei danni subiti nella fase della riscossione coattiva “
per avere dovuto corrispondere anche le somme pretese dal Comune per l’assistenza legale allo stesso prestata da avvocati”. Il giudice tributario non può, dunque, pronunciare sulla domanda di risarcimento azionata dal contribuente contro il Fisco per danni provocati dall’atto di accertamento. Competente a decidere sugli illeciti commessi dall’Amministrazione finanziaria è il solo giudice ordinario.