La sentenza della Ctp di Pisa n. 38/4/06 del 1° marzo 2006, depositata il 4 aprile, afferma che ove il regolamento del Comune preveda una riduzione dell’Ici sugli immobili a uso abitativo locati con contratti concordati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge n. 431/1998 (9 dicembre), il vantaggio fiscale spetti anche se il contribuente non provvede a effettuare la comunicazione della predetta situazione all’ente impositore. La prescrizione vale anche quando a contemplare l’obbligo della comunicazione sia il regolamento comunale che disciplina l’Ici.
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