Ici non dovuta solo per i fabbricati iscritti tra i rurali

Pubblicato il 09 dicembre 2010 Una sentenza di Cassazione, la numero 20867 dell'8 ottobre 2010, in materia di Ici, afferma che in caso di immobili iscritti al Catasto si debba distinguere quello iscritto tra i fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria – nel qual caso l’Imposta comunale non è dovuta - dall'immobile iscritto in una diversa categoria catastale. In questo secondo caso spetta al contribuente che pretende l'esenzione dall'imposta, stabilisce la Corte, impugnare l'atto di classamento, restando altrimenti il fabbricato assoggettato ad Ici. Allo stesso modo, il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale, per pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta.

In concreto, il diritto all’esenzione è legato all’inquadramento catastale dei fabbricati rurali in categoria A/6 o D/10.

Precisano i giudici che la modifica apportata alla categoria non può valere per il passato.
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