Ici fabbricati rurali: le due vie portano al contenzioso

Pubblicato il 14 dicembre 2010 Scade il 16 dicembre 2010, a meno di differenti termini stabiliti dai Comuni, il versamento del saldo Ici per il 2010. Utili al corretto adempimento dell'obbligo sul sito di Confedilizia, sono disponibili una guida con le principali regole sul versamento ed un programma per il calcolo dell'importo da versare.

Dopo il 16 dicembre, per rimediare al mancato versamento non resta che il ravvedimento operoso: entro 30 giorni dalla scadenza con sanzione del 2,5% dell'importo; oltre i 30 giorni, comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione Ici relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione, con sanzione del 3%.

Ancora persiste tra i proprietari dei fabbricati rurali il dubbio scaturito dalla sentenza di Cassazione 20867 dell’ottobre 2010, che stabilisce che i fabbricati rurali hanno diritto all’esenzione se inquadrati nelle categorie catastali A/6 o D/10, e che la classificazione catastale attribuita agli immobili non può essere retroattiva. In caso il fabbricato non sia stato catastalmente classificato come rurale, al proprietario che ritiene ne sussistano i requisiti non resta che impugnare l'atto dell'agenzia del Territorio per ottenere la variazione. Il nodo è che la Cassazione, con la sentenza 20867, ha negato la retroattività.

Dunque, il proprietario di costruzioni rurali iscritte in categorie diverse dalle esenti, ma con requisiti di ruralità ex Dl 557/93, può:

- non pagare l’Ici e prepararsi al contenzioso con il Comune rischiando la sanzione;
- pagare l’Ici, chiedere il rimborso al Comune e prepararsi al contenzioso in caso di diniego.
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