Ici alla cassa per la prima o per l’unica rata

Pubblicato il 06 giugno 2011 È prossima - 16 giugno 2011 - la scadenza del pagamento della prima o unica rata dell’Ici 2011. La possibilità di pagare in un’unica soluzione è riservata ai cittadini dei comuni che hanno deliberato l’aliquota e le detrazioni. Si ricorda che il termine delle delibere comunali per quest’anno è spostato al 30 giugno.

Pertanto, parte dei contribuenti potrà pagare solo la prima rata con la vecchia aliquota e adeguare il calcolo con il saldo che scade il 16 dicembre 2011.

Tra le questioni dibattute il requisito della dimora abituale, a base dell’esenzione Ici, ha posto non pochi dubbi. Uno fra questi è stato affrontato dalla Cassazione nella sentenza 14389/2010: non può fruire dell’esenzione l’immobile di residenza di uno dei coniugi se la residenza degli altri familiari sia ubicata in un immobile diverso, a meno della dimostrazione da parte dei coniugi della frattura del rapporto coniugale. L’abitazione principale deve essere intesa come “quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente”.

Merita un discorso a parte l’Ici delle imprese, che vede l’intervento della Cassazione in caso di fabbricati D non censiti. In particolare, la sentenza 3160/2011 ha stabilito i due tempi da considerare per i calcoli:

- il periodo che inizia con il completamento dei lavori di costruzione e finisce il giorno della richiesta dell’accatastamento, che è regolato dal criterio del valore contabile;

- il periodo che inizia dalla domanda di accatastamento fino all’attribuzione della rendita da parte del Territorio, che resta temporaneamente legato al valore contabile fino all’accatastamento.

Ciò significa che, attribuita la rendita, occorrerà pagare la differenza tra quanto versato e quanto dovuto in base al valore catastale. Una sorta di conguaglio.
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