I terremotati d’Abruzzo esclusi dagli studi non compilano i dati rilevanti

Pubblicato il 31 agosto 2010 Con il provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 30 agosto 2010 si approva la modifica alle istruzioni per la compilazione dei modelli di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore da utilizzare per il periodo d’imposta 2009.

Si tratta della deroga alla compilazione del modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore per i soggetti colpiti dal sisma del 6 aprile 2010 in Abruzzo con cause di esclusione. Si ricorda che, in via generale, anche in presenza di specifiche cause di esclusione dovute alla cessazione e al non normale svolgimento dell’attività o alla liquidazione ordinaria i contribuenti a cui non si applicano gli studi sono tenuti ugualmente alla presentazione su richiesta del modello in oggetto.

Tuttavia, con il provvedimento per il 2009 si esonerano dall’adempimento i soggetti individuati dal comma 1 dell’articolo 1 dell’Ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3837/2009, nel caso in cui, in ragione della specifica situazione soggettiva, dichiarino una delle cause di esclusione dall’applicazione degli studi di settore ex articolo 1, comma 19, secondo periodo, della legge 296/2006.

Sono esclusi dalla deroga e, quindi, obbligati alla comunicazione, le banche e le imprese di assicurazione.
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