La Corte di cassazione, con sentenza n. 27013 del 12 novembre 2008, ha chiarito che il fallimento estende i suoi effetti ai soci solamente in presenza di una doppia condizione: che il socio sia illimitatamente responsabile; che l'ente sia costituito secondo le forme e con le caratteristiche della società con soci a responsabilità illimitata in cui a rispondere delle obbligazioni societarie non è unicamente il patrimonio dell'ente ma anche quello dei singoli soci al di là del valore dei conferimenti.
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