La modifica all'articolo 11-bis del dlgs Irap, che ha esteso la deroga al principio di derivazione dell'Ires anche agli interessi colpiti dalla thin capitalization, può produrre effetti pregiudizievoli sulla platea dei contribuenti interessati dalla disposizione, ogni qual volta gl'interessi attivi relativi a finanziamenti soggetti alla thin cap erogati direttamente dal socio qualificato o da sue parti correlate rientrino nella base imponibile dell'Irap e, quindi, per le holding industriali, le banche, le società finanziarie e le imprese di assicurazione, a norma degli articoli 6 e 7 del decreto Irap.
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