Le sezioni unite civili della Cassazione estendono, con la sentenza n. 6315 del 16 marzo scorso, le competenze delle Commissioni tributarie affermando che le controversie sugli ordini di verifiche fiscali e ispezioni disposti dall’agenzia delle Entrate rientrano nella giurisdizione del giudice tributario. Dunque, è chiarito che non spetta al Tar l’esame delle citate liti poiché queste toccano la sfera dei diritti soggettivi dei cittadini e non degli interessi legittimi. La giurisdizione tributaria ha carattere esclusivo: non consente che atti non impugnabili in tale sede siano devoluti in via residuale ad altri giudici.
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