I processi tributari aprono al “terzo” come testimone
Pubblicato il 05 maggio 2008
Lo scorso 16 aprile la Cassazione ha emesso la sentenza n. 9958 in cui viene espresso il valore ed il significato che deve essere attribuito alle dichiarazioni rese da terzi e raccolte dal contribuente per sostenere la propria tesi. In merito, viene chiarito che, per il principio della parità delle parti nel processo tributario, sono ammesse tali dichiarazioni anche se assumono valore di mero indizio, non hanno, dunque, valenza di prova legale. La pronuncia è rilevante in quanto entra nel merito dei pareri contrastanti in dottrina e nella giurisprudenza di legittimità che sono emersi intorno al divieto di prova testimoniale sancito dall’articolo 7, comma 4, del Dlgs 546/92 ed esteso da una parte della giurisprudenza in modo analogico anche alle dichiarazioni di terzi.