Il Giudice di pace di Vicenza, con una sentenza del 27 dicembre 2008, ha accolto il ricorso presentato da un automobilista che era stato multato dopo essere incorso in una rilevazione effettuata con il sistema “photored”. Per l'organo giudicante, in particolare, l'istruttoria attivata dal Comune per la realizzazione delle postazioni di controllo appariva carente di legittimazione e non adeguata in riferimento alle questioni tecniche necessarie per stabilire la durata di accensione della lanterna gialla. Il giudice ha, poi, precisato che per verificare il funzionamento automatico del rilevatore di infrazioni semaforiche non è sufficiente l'omologazione del sistema; in particolare, anche per quanto riguarda gli accertamenti delle infrazioni semaforiche, deve “essere rispettato il presupposto secondo cui le relative apparecchiature vanno gestite direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del codice, e devono essere nella disponibilità degli stessi”. Inoltre, solo gli organi di polizia possono decidere dove collocare gli strumenti di controllo ed operare materialmente per il loro funzionamento. La delibera con la quale l'organo dell'ente titolare della strada decide di attivare un controllo del rosso semaforico – continua il giudice - deve essere adeguatamente motivata anche in relazione alle esigenze di sicurezza della circolazione.
Con una sentenza del 25 novembre scorso, il Tribunale di Modena ha confermato una decisione con cui il Giudice di pace aveva annullato un accertamento di infrazione elevato nei confronti di un automobilista che, incorso nei rigori del telelaser, in orario notturno, era stato poi fermato e multato dalla Polizia stradale. Nell'opporsi alla sanzione, l'interessato aveva sottolineato la scarsa visibilità della pattuglia operante e le carenti indicazioni sull'operatività dei vigili indicate nel verbale. La non visibilità degli agenti accertatori, precisa il Tribunale, è un elemento fortemente condizionante la validità dell'accertamento.
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