I nuovi contratti brevi non superano tre anni

Pubblicato il 25 febbraio 2008

La riforma del Welfare (legge 247/2007) ha introdotto, in materia di contratti a termine, il limite massimo di 36 mesi alla durata complessiva dei rapporti tra le medesime parti: se, dunque, il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore supera questo limite, per effetto della successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti, si considera a tempo indeterminato. Un ulteriore contratto a termine oltre i 36 mesi può essere stipulato una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la Direzione provinciale del lavoro competente per territorio, con l’assistenza di un rappresentante sindacale. L’altra novità di rilievo introdotta dalla riforma del Welfare riguarda i diritti di precedenza: se il lavoratore, con uno o più contratti a termine, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi presso la stessa azienda, vanta un diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate in quella azienda per le stesse mansioni. In questo caso, il lavoratore deve comunicare al datore di volersi avvalere di tale diritto entro 6 mesi dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro.

La riforma del Welfare, all’articolo 1, comma 43, stabilisce che: per i rapporti in corso non si applica il limite dei 36 mesi, a prescindere dalla loro durata e anche se essi superano il 31 marzo 2009; ai fini del calcolo dei 36 mesi, la somma di tutti i periodi di lavoro svolti sia prima che dopo il 1° gennaio 2008 deve essere effettuata a partire dal 1° aprile 2009.

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