Numerose le sentenze di Cassazione sui requisiti dell’autonoma organizzazione relativa all’Irap.
Gli elementi per la definizione dell’autonoma organizzazione sono presenti nei quadri della dichiarazione ma la rilevanza dei beni strumentali potrebbe essere valutata, ai fini Irap, solo se la loro entità porta, sulla base degli studi di settore, ad aumentare il ricavo congruo senza beni strumentali. Dunque Unico e studi di settore hanno evidenziato la mancanza di organizzazione e la necessità di intervento sulle procedure di controllo dei modelli, poiché è illecita la mancata trasmissione telematica dei modelli per mancata compilazione della sezione Irap.
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