La direzione provinciale del Lavoro di Modena ha contestato la mancata esibizione dei libri sul luogo di lavoro ad una cooperativa che organizza spettacoli nei locali dei clienti, comminandole una sanzione di 4mila euro. La direzione provinciale, in questo caso, ha interpretato letteralmente l’articolo 1, comma 1178 della legge 296/2006, secondo cui il libro di paga e quello di matricola devono essere presentati nel luogo in cui si esegue il lavoro. Ritorna, dunque, alla ribalta il problema delle attività itineranti, per le quali il concetto di azienda è distinto rispetto al luogo di lavoro. In questi casi emergono sostanzialmente due dubbi: il primo è che, se il vincolo ricade sul datore di lavoro, il lavoratore non dovrebbe essere tenuto ad esibire i libri obbligatori; il secondo è che, visto che il lavoratore è privo di qualsiasi rappresentanza aziendale, non dovrebbe essere chiamato a ricoprire il ruolo del datore di lavoro.
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