La Cassazione, con sentenza n. 15058 del 2008, ha ribadito che, in tema di locazione di immobili urbani adibiti a uso diverso da quello di abitazione, spetta al conduttore che intenda lasciare anticipatamente l'immobile specificare i gravi motivi, contestualmente alla dichiarazione di recesso ai sensi dell'art. 27 della legge n. 392 del 1978. Il locatore, infatti, deve poter conoscere tali motivi già al momento in cui il recesso è esercitato, “dovendo egli assumere le proprie determinazioni sulla base di un chiaro comportamento dell'altra parte del contratto”.
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