I genitori rispondono della condotta del figlio

Pubblicato il 04 agosto 2008
Con sentenza n. 19450/08, la Corte di Cassazione, confermando la decisione dei giudici di merito, ha rigettato il ricorso presentato da due coniugi condannati a risarcire i danni cagionati dal figlio il quale, nel corso di una partita di calcio, dopo essere stato provocato, aveva lanciato un sasso per colpire un giocatore centrando, però, un bambino che si trovava a bordo campo per assistere al match. Mentre i ricorrenti non si ritenevano responsabili poiché l'evento non era loro imputabile, la Cassazione ha stabilito come vi sia, in capo ai genitori, una presunzione di responsabilità di colpa diretta, per non avere, con idoneo comportamento, impedito l'evento. Conseguentemente, per essere esonerati da responsabilità, il padre e la madre devono dimostrare di aver fornito al figlio un'educazione consona e di aver esercitato sullo stesso una vigilanza adeguata all'età. Nel caso di specie, dalle modalità di svolgimento dei fatti, i giudici di legittimità hanno desunto l'inadeguatezza sia dell'educazione che della vigilanza sul minore e, conseguentemente, hanno confermato la condanna dei genitori al risarcimento dei danni subiti dal bimbo spettatore.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Carriere separate per giudici e pubblici ministeri: primo sì della Camera

17/01/2025

Società di persone commerciali: obbligo Ue di pubblicare dati nel registro imprese

17/01/2025

Sicurezza sul lavoro: elevati i finanziamenti INAIL per la formazione

17/01/2025

Aiuti di Stato. Corte UE: recupero anche presso impresa subentrata

17/01/2025

Bonus Natale nel 730, CU e 770: cosa sapere

17/01/2025

TFR, indice di rivalutazione di dicembre 2024

17/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy