I fondi trovano la portabilità

Pubblicato il 25 aprile 2008

Abi, Ania, Assogestioni, Assofondipensione e Assoprevidenza hanno siglato ieri, presso il ministero del Lavoro, l’accordo sul codice di autoregolamentazione con il quale si impegnano a seguire le best practice nella gestione dei trasferimenti delle posizioni previdenziali di secondo pilastro. Esso definisce i criteri procedurali della “portabilità” della posizione previdenziale trattata dalla legge 252/2005 (riforma Maroni). E’ resa così operativa (articolo 2 del documento) la libertà del lavoratore che aderisce ad una forma previdenziale di trasferire, a due anni dalla partecipazione, il montante pregresso ad altro fondo pensione o Pip, in tal modo messi in competizione.

Nel testo, l’indicazione di tempi e modalità del trasferimento si mescola con l’avvertenza che avvenga non oltre 6 mesi dalla richiesta. Il lavoratore potrà chiedere di “traslocare” la posizione al nuovo fondo (detto cessionario), che si caricherà degli adempimenti, o al vecchio (cedente), che dispone (come il cessionario) di 45 giorni per accertare i requisiti per il diritto.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Milleproroghe in GU. Contratto a termine: esigenze delle parti fino al 31 dicembre 2025

28/12/2024

Collegato lavoro in GU: guida alle novità in vigore dal 12 gennaio 2025

28/12/2024

L'obbligo di repêchage non trova spazio nel contratto di apprendistato

27/12/2024

Global minimum tax: nuove regole per l'attuazione

27/12/2024

Al via l’autoliquidazione 2024-2025: guida e istruzioni INAIL

27/12/2024

Sicurezza sul lavoro: studenti universitari equiparati a lavoratori

27/12/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy