Si segnala la recente ordianza n. 242/08 della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale del Lazio, di particolare rilievo in quanto ha ritenuto applicabile al procedimento istrutttorio di competenza del Pm presso la Corte di Conti l’istanza di istruzione prventiva ex art. 699 c.p.c. in virtù del rinvio al codice processuale civile effettuato dall’art. 26 RD n. 1038/1933 (regolamento di procedura della Corte dei Conti).
Secondo la Corte, infatti, la fase preprocessuale, di competenza esclusiva del Pm contabile, è incompleta dal punto di vista procedimetale, per la mancanza di poteri di controllo del giudice “sulla ammissibilità di uno strumento di prova in rapporto alla specifica disciplina del processo contabile ovvero in rapporto alla tutela di diritti fondamentali della persona”.
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