La Consulta, nel testo della sentenza n. 27 depositata ieri 6 febbraio 2009, ha precisato che il diritto di elettorato passivo può essere compresso solo in vista di esigenze costituzionalmente rilevanti. L'ineleggibilità, quindi, deve costituire un'eccezione che deve sempre sottostare ai principi di ragionevolezza e proporzionalità. In particolare, la Corte costituzionale ha sancito la possibilità per i direttori sanitari di strutture private di candidarsi alle elezioni amministrative del comune il cui territorio coincide con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionati ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate.
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